Il Green pass nelle aziende private

Dal 15.10.2021 entra in vigore l'obbligo del green pass imposto dal D.L. 127/2021

E' entrato in vigore lo scorso 21 settembre il  D.L. 127/2021 che impone l'obbligo del green pass ai lavoratori del settore privato per il periodo che va dal 15.10.2021 al 31.12.2021, ovvero fino al termine dello stato di emergenza.

Chi

l'obbligo è previsto per tutte le categorie di lavoratori: dipendenti, parasubordinati, autonomi o tirocinanti. L'obbligo si sostanzia nel dover  esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) al momento dell'accesso nel luogo di lavoro.

Esclusi

Rimangono esclusi dall'obbligo i soggetti che presentano specifiche condizioni cliniche  certificate e identificate da una circolare del Ministero della Salute appositamente emanata.

Cosa si controlla

Il datore di lavoro ha l'obbligo della verifica.  Egli devrà definire le modalità operative che intende adottare per la verifica stessa. Il controllo della certificazione deve avvenire al momento dell'accesso nel luogo di lavoro,  e occorrerà utilizzare apposita applicazione che consenta  la lettura del codice esposto nel green pass; in questo modo  saranno verificate l'autenticità e la validità del green pass  e le generalità del soggetto.

Sanzioni

La sanzione amministrativa per il datore di lavoro che omette la verifica  va da € 400 a € 1.000, che può raddoppiare in caso di violazione ripetuta. Il lavoratore d'altro canto che  privo di green pass accede nel luogo di lavoro, qualora si verificasse un controllo degli enti incaricati, rischia una sanzione  da € 600 a € 1.500.

Senza green pass si è assenti senza retribuzione

Il lavoratore non munito di certificato verde  o che dichiara spontaneamente di non esserne in possesso viene considerato assente ingiustificato, ma non potranno esservi sanzioni disciplinari a suo carico. Potrà astenersi dall'attività lavorativa senza alcuna retribuzione e mantenere il diritto alla conservazione del posto.

Soluzioni per lavoratori non vaccinati

Le soluzioni potranno essere due 2:

a)  il lavoratore in questione può sottoporsi periodicamente (ogni 48 ore) al tampone.

In questo caso il datore di lavoro può scegliere di contribuire alle spese sostenute dal dipendente per tale procedura, anche tramite convenzioni stipulate con farmacie, laboratori, ecc.;

b) il lavoratore, qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno e le mansioni lo permettano, può svolgere la propria attività lavorativa tramite la modalità di smart working.

La scelta finale in materia tuttavia spetta al datore di lavoro.

Privacy

le informazioni sanitarie relative a ciascun soggetto devono rimanere riservate e non devono in alcun modo essere divulgate. Non è consentita la conservazione in azienda di alcun documento che contenga dati relativi alla verifica del green pass del singolo.

dott. Gianpaolo Micolucci