Abolizione dell'IRAP per imprenditori individuali

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che svolgono l'attività in forma individuale dal 2022 sono esclusi dall'IRAP. Tuttavia rimane da "saldare" il 2021.

Con decorrenza dal 2022 la legge di Bilancio  per il 2022, art. 1, c. 8 L. 234/2021, dal 1.01.2022 ha previsto la fuoriuscita dall’ambito soggettivo IRAP delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) e arti e professioni (art. 53, c. 1 Tuir)

 

Dal 2022

Le persone fisiche  esercenti attività commerciali e arti e professioni, a decorrere dal 2022 sono escluse dal versamento dell'IRAP. Si tratta evidentemte di un provvedimento a beneficio di coloro che svolgono dette attività in forma individuale e pertanto il provvedimento non si estende alle società.
 
 

Per il 2021?

I contribuenti non più soggetti al tributo dovranno comunque presentare la dichiarazione Irap 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022, versare il saldo del 2021 entro il 30.06.2022 (o entro il 22.08.2022 con la maggiorazione), ma non dovranno più versare gli acconti relativi al periodo d'imposta 2022. Restano fermi, in aggiunta, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2022.
 

Casi particolari

A chiarire la portata normativa è stata la circolare  circolare 18.02.2022, n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate, della quale si ripropongono i punti essenziali:
  • non sono soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (cosa diversa invece  è l'azienda coniugale gestita in forma societaria, che mantiene gli obblighi IRAP). L’impresa familiare, infatti, ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi.
  • Lo svolgimento di attività professionale in forma associata rimane soggetto ad IRAP. L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
  • A partire dal 2022 (quindi non per il 2021), per i soggetti esclusi dall'IRAP decadono anche gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
  • Si ricorda per inciso che dal 2016 la L. 208/2015 ha soppresso l’applicazione dell’imposta per le attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario.  In questo settore rimangono soggetti ad IRAP dal 2022 solo i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività connesse escluse dall’art. 32.
 
 
dott. Gianpaolo Micolucci
 
 
07.03.2022