Comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali
L'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali  è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti in merito.
L'obbligo
L' art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 ha istituito un nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali a carico dei committenti che operano in qualità di imprenditori.
La normativa prevede che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Ambito di applicazione: soggetti interessati
Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Sono interessati dall'obbligo i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nelladefinizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Si tratta di quei lavoratori autonomi occasionali a cui si era soliti ricorrere per prestazioni sotto i 5.000 euro (per rimanere esenti da contribuzione).
Esclusioni
Restano esclusi dall'obbligo:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti di collaborazione occasionale con obbligo di comuncazione INPS instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Tempistiche
- Per i rapporti iniziati e in essere dal 21/12/2021 la comunicazione andava effettuata entro il 18/01/2022.
- A regime, dal 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
La comuncazione è da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Tuttavia, attualmente e finchè non verranno attivate le altre modalità, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
L'indirizzo mail cui inviare la comunicazione, predisposto per le aree di Chieti-Pescara, è ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione
Il contenuto da inserire direttamente nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
- ammontare del compenso se stabilito al momento dell'incarico
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati inqualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Lo Studio
Ricordo che per le prestazioni autonome occasionali lo Studio ha sempre consigliato ai propri clienti di predisporre un contratto da far sottoscrivere al prestatore e regolari ricevute da compilare all’atto del pagamento.
Lo Studio rimane a disposizione per fornirvi assistenza nel nuovo adempimento e nella corretta gestione di tali prestazioni.
dott. Gianpaolo Micolucci
18/01/2022